Il 1° Novembre è entrata in vigore in Cina la prima legge organica sulla protezione delle informazioni personali: Personal Information Protection Law.
Per capire meglio come cambierà il panorama digitale cinese, in una serie di articoli approfondiremo la nuova normativa, le sue applicazioni e implicazioni. Abbiamo iniziato a parlarne nel nostro articolo Dati personali in Cina (PIPL): definizioni e principi.
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La PIPL riguarda sia aziende cinesi che straniere operanti in Cina. Questo perché alla nuova privacy policy devono conformarsi tutte le realtà che trattano dati di persone all’interno della RPC. Come le aziende italiane dovranno adeguarsi alla nuova legge?

Le imprese dovranno ora fare attenzione a come raccolgono i dati, come li memorizzano ed utilizzano. Sarà pertanto necessario controllare che i cookies, i moduli di contatto, le campagne di lead generation siano conformi ai nuovi vincoli. Soprattutto perché, con l’entrata in vigore della PIPL, sarà necessario il consenso esplicito degli utenti per trattarne i dati. Se non è stato ottenuto in precedenza, l’azienda dovrà informare gli stessi e richiedere il consenso esplicito per ogni scopo dell’uso previsto.
La trasparenza dei processi è diventata un elemento basilare. I consumatori potranno chiedere spiegazioni sui motivi della raccolta, sul loro utilizzo ed, eventualmente, revocare tale consenso.
Tra i dati più importanti tutelati dal PIPL vi è la posizione. Il monitoraggio della posizione dell’utente è ora considerato un’informazione sensibile, che può essere considerata non necessaria da parte della persona. La raccolta di questa informazione sarà perciò strettamente limitata. Di conseguenza, i marchi vedranno ridotta la loro portata d’azione in alcuni processi di marketing, come il monitoraggio delle visite in negozio offline per scopi di remarketing.
Il trasferimento transfrontaliero dei dati per il PIPL
Particolare attenzione va posta al trasferimento transfrontaliero dei dati. Secondo la Personal Information Protection Law, anche l’accesso da remoto ai dati in Cina è considerato un trasferimento. Di conseguenza, le organizzazioni che elaborano informazioni personali fuori dal paese, dovranno nominare un’entità o un rappresentante ad-hoc all’interno della Cina. Inoltre, possono essere soggette a valutazioni di sicurezza da parte della Cyberspace Administration of China (CAC).
La questione del trasferimento extraterritoriale di dati riguarda anche la loro condivisione con società terzi, come partner locali a supporto delle vendite ecommerce. Questi soggetti sono utilizzati da tutte le aziende che vendono online e offrono servizi di customer care. In entrambi i casi, sarà necessario che l’azienda madre disciplini correttamente l’uso ed il trasferimento dei dati in e fuori dalla Cina, sia con la sussidiaria cinese sia con i partner attraverso appositi contratti. Tali contratti saranno la prova dell’impegno dell’azienda a tutelare il trattamento dei dati e la proteggerà da eventuali reclami o ispezioni delle autorità.
Il ruolo della formazione interna all’azienda
Aspetto fondamentale per l’applicazione del PIPL è la formazione interna, soprattutto del personale che entra a stretto contatto con i dati dei consumatori. È consigliabile che le società incarichino risorse umane adeguate per il lavoro di protezione delle informazioni personali. Tra questi, sarà opportuno nominare degli incaricati per la sicurezza delle informazioni generali, un addetto alla privacy o anche un responsabile della protezione dei dati. Questo indipendentemente che si trovino o meno sul territorio cinese. La legge infatti richiede che venga costituita un’agenzia speciale o designato un rappresentante all’interno del territorio cinese. È quindi importante prevedere una formazione regolare su sicurezza e privacy per tutto il personale.
Pechino concede un periodo di grazia per l’attuazione di circa due mesi. Capire come il PIPL influenzerà la tua azienda può essere difficoltoso senza l’appoggio di consulenti esperti del mercato cinese.